Cartella Elezioni Trasparenti
ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE N. 3/2019
Avviso ai delegati dei candidati alla carica di Sindaco e ai delegati di Lista
Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
Si rammenta che, ai sensi di tale legge, in particolare dell’art. 1, comma 14, entro il quattordicesimo (14) giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo del medesimo articolo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
Il Comune, secondo quanto disposto dal successivo comma 15 del citato articolo 1, entro il settimo (7) giorno antecedente la data della consultazione elettorale, ha l’obbligo”… . In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché' per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già' pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità' tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.”
Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle norme citate, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi previste (comma 23 art. 1 legge cit.), si chiede, per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza comunale, di far pervenire le necessarie comunicazioni circa i siti internet utilizzati per la pubblicazione dei dati, così da consentire alla scrivente amministrazione l’attivazione di link informatici nell’ambito del sito Comunale “elezioni trasparenti”, in corso di costruzione, per l’accesso generalizzato alle informazioni di che trattasi.
Il Responsabile del Servizio Elettorale
F.to A.Scozzari