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Comune di 
Petralia Sottana
Città metropolitana di Palermo 

– Domanda: quesito posto da una associazione riguarda l’obbligo, ai fini della partecipazione all’avviso pubblico per la valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, del patrimonio minimo stabilito dall’art. 22 del D.lgs. 117/2017.

– Risposta: L’avviso pubblico per la valorizzazione degli immobili di proprietà comunale specifica che i soggetti proponenti che manifestano interesse alla gestione degli immobili devono essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati dal Codice del terzo settore e dalle Linee guida sul rapporto tra PP.AA e Enti del terzo settore.

La lettura sistematica degli articoli 4 e 22 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), del D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 72/2021 (Linee guida sul rapporto tra PP.AA e Enti del terzo settore) e del D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 106/2020 recante la disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) individua sostanzialmente due tipologie di ETS:

quelli senza personalità giuridica in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del CTS ed il cui procedimento di iscrizione al RUNTS è stato disciplinato dal Titolo II – Capo I del D.M. 106/2020;

quelli con personalità giuridica che, costituiti in forma di associazione o fondazione del terzo settore, in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 4 del CTS, hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del CTS seguendo il procedimento di iscrizione disciplinato dal Titolo II – Capo I del D.M. 106/2020.
Il requisito patrimoniale stabilito dall’art. 22 del CTS vale esclusivamente per gli enti di cui sub 2) e quindi per le associazioni o fondazioni che hanno voluto o intendono acquisire personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del CTS.

Per le associazioni che non intendono acquisire personalità giuridica non viggono, quindi, gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 22 del CTS.

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