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Comune di 
Petralia Sottana
Città metropolitana di Palermo 

Tributi

 

 

 

SALDO IMU 2023-AVVISO

Il 16 Giugno 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU

Calcolo Imposta Unica Comunale 2023

Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2023-Delib. C.C. n. 19- del 30.05.2023

 

La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell’articolo 1 ha previsto l’esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze
  • immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi
  • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni

Novità IMU per pensionati all’estero

La Legge di Bilancio 2021 comma 48 dell’articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La legge prevede la riduzione del 50% dell’IMU, la riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

 

Ravvedimento operoso:

CalcoloIMU e CalcoloIUC sono conformi al DL 124 del 26-10-2019.

Calcola il ravvedimento per gli anni precedenti al 2021

NOVITÀ IMU-TASI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2020

Con la Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
Inoltre, a seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.

NOVITÀ IMU-TASI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2019

Con la legge di Bilancio 2019 non sono state introdotte rilevanti novità normative in materia IMU-TASI. La novità più importante della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è stata l’eliminazione del blocco delle aliquote, i Comuni potranno dunque, eventualmente, aumentare le aliquote fino al massimo consentito.
Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Novità per il 2019 è l’estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest’ultimo (ma solo se sono presenti figli minori).

Novità Imu-Tasi dall’anno d’imposta 2016

Abitazioni principali

Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale. Relativamente all’IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi con la detrazione di 200 euro.

Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado

Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, o ad aliquota agevolata deliberata dall’ente per tale casistica, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l’assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.

Immobili locati a canone concordato

Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Il testo della Legge di Stabilità 2016 permette di considerare interessate tre tipologie di contratti di locazione a questo sgravio:

  • I contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
  • I contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
  • I contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).

Terreni agricoli

Dal 2016 per determinare l’esenzione dall’ IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applicano i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.’93. Sono, inoltre, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

  • Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • Ubicati nei comuni delle isole minori;
  • Immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Cooperative edilizie

Sono escluse dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Immobili Merce

Con il comma 14 lettera c della Legge di Stabilità 2016 viene imposta per legge la TASI con aliquota all’1 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il Comune ha pero’ la facoltà di portarla al 2,5 permille o di diminuirla fino all’azzeramento.

Si invitano i contribuenti a verificare sempre il regolamento approvato dal Comune di ubicazione dell’immobile.

 

 

AVVISO – TRIBUTI

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PROPRIA COMUNALE (IMU) E TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

MODALITÀ DI CALCOLO:

Il 16 GIUGNO 2021 scade il termine per il versamento della PRIMA RATA dell’IMU e della TASI . Si ricorda che da quest’anno il pagamento per chi vuole puo’ essere calcolato per l’intera imposta (acconto e saldo) risultante dall’applicazione delle aliquote dell’anno precedente,
• 9,10 – imu 2° casa

ABITAZIONI PRINCIPALI
-Sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali a/1, a/8 e a/9.
-in caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini, se l’unita’ immobiliare e’ da loro destinata ad abitazione principale.

COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO
– Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono piu’ essere assimilati all’abitazione principale. queste unita’ immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, che pero’ non prevede piu’ l’assimilazione ma una riduzione al 50% della base imponibile. Si ricorda che il comodato d’uso dev’essere regolarmente registrato all’agenzia delle entrate.

MODALITÀ DI VERSAMENTO:
il versamento dell’imposta deve essere effettuato mediante modello f24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del d.lgs 9 luglio 1997 n. 241 con le modalità stabilite con provvedimento dal direttore dell’agenzia delle entrate.

Per eventuali informazioni l’Ufficio Tributi rimane a disposizione lunedì e giovedì dalle 9,00 alle ore 12,30 e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 18,00. Tel. 0921684336 – 335-346

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