F.O.I.A. DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA

Di seguito si riportano alcune definizioni utili per la comprensione delle tre modalità di accesso consentite dall’ordinamento in seguito all’entrata in vigore del d.

Di seguito si riportano alcune definizioni utili per la comprensione delle tre modalità di accesso consentite dall’ordinamento in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 (decreto trasparenza):

  • Accesso documentale disciplinato dal capo V della legge 241/1990: consiste nel diritto di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce al cittadino a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui è titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
  • Accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza: si tratta del diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Per accedere alle rispettive scheda procedimentali e scaricare i moduli necessari per l’inoltro delle istanze, cliccare sui link elencati di seguito:

 
Accesso documentale
Accesso civico
Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)

Ultimo aggiornamento

11 Marzo 2021, 17:07