ACCESSO CIVICO
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (Segretario Comunale).
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
– tramite posta elettronica all’indirizzo del Segretario del Comune di Castell’Umberto o al suo sostituto
– tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castellumberto@pec.it
– tramite posta ordinaria: Comune di Castell’Umberto – via Garibaldi, 27 – 98070 Castell’Umberto (ME)
– tramite fax al n. 0941.438350 (il fax è vietato per le pubbliche amministrazioni)
– direttamente presso l’ufficio protocollo.
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile per materia e ne informa il richiedente.
Il responsabile, entro trenta giorni, pubblica, tramite il servizio competente, nel sito web www.comune.castellumberto.me.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (Segretario Comunale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.castellumberto.me.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Ultimo aggiornamento
23 Febbraio 2017, 08:31