ORDINANZA N. 18 del. 01.06.2021 – Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
Data:
3 Giugno 2021

ORDINANZA N. 18 del. 01.06.2021
OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
IL SINDACO
VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.;
VISTO Il comma 2 dell’art.34 della L.R. n. 16/96 e l’articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che determinano Il periodo a rischio di incendio boschivo, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno.
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.16,
VISTO l’art.34 della LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell’attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi
VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la LEGGE REGIONALE 14 aprile 2006, n.14 che all’articolo 3 recepisce, nell’ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;
VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 “Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi”;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all’art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
VISTO il vigente “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;
Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
VISTA la nota della Prefettura di Messina N.0049469 del 27/05/2021, acquisita la protocollo di questo Ente al n. 6477 del 28-05-2021 la relativa alla “campagna Anticendi boschivi 2021”;
Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 01/06/2021 e il 30/09/2021 di ogni anno.
Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Considerato che, ai sensi della Legge regionale 14 del 14 aprile 2006 e del Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 01/06/2021 e il 30/09/2021 di ogni anno la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
ORDINA
1) Divieti
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, con particolare riferimento al periodo 15 giugno al 15 ottobre è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
All’ANAS e alla Città Metropolitana di Messina, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.
5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno di ogni anno;
6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità
7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il 15 giugno di ogni anno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri [lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
8) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
9) Attività turistiche e recettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
VIGILANZA E SANZIONI
10) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
11) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
12) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006;
Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Castell’Umberto e sul sito internet istituzionale, www.comune.castellumberto.me.it, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Castell’Umberto.
La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
- Comando Polizia Municipale;
- Ai servizi dell’Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Castell’Umberto
- Distaccamento Comando Stazione Carabinieri forestali di Tortorici
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Città Metropolitana di Messina
Inviata per conoscenza a:
- Presidenza Giunta Regione Siciliana
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Messina;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Gruppo dei Carabinieri Forestali
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Catania ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.
Il Sindaco
Dr Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA
Ultimo aggiornamento
3 Giugno 2021, 10:54