AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Data:
11 Aprile 2013

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IL SINDACO

 

Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise di Appello.

 

INVITA

 

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d’Assise di Appello.

 

 

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli (modello di domanda), dovranno essere corredate del titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Castell’Umberto, lì 11.04.2013


                                                    

Estratto della legge 10 aprile, 1951, n. 287

Art. 9- I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

            a)- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

             b)- buona condotta morale;

            c)- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

            d)- titolo finale dei studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

Art.10- I Giudici popolari delle Corti d’Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell’art. precedente,

             devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di  qualsiasi tipo.

Art. 12- Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

              a)- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

              b)-gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo  Stato  in attività di servizio;           

           c)- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

 083 Leggi l’avviso

083 Il modello di domanda

Ultimo aggiornamento

11 Aprile 2013, 13:48