PREVENZIONE INCENDI

Data:
12 Maggio 2015

fuocoORDINANZA N.   21

 OGGETTO: Decreto 30 Settembre 2014 – Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei fuochi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

 I L   S I N D A C O

             Vista la propria precedente Ordinanza n.25 del 15 luglio 2014 con la quale sono state impartite disposizioni relativamente ai fuochi controllati in agricoltura, per evitare il pericolo di incendi boschivi;

Preso atto che con Decreto Legge n.91 del 24-06-2014 convertito con Legge 11 agosto 2014, n.116 sono state introdotte novità in materia di accensione fuochi controllati in agricoltura;

Visto il Decreto 30 settembre 2014 con la quale sono state impartite ulteriori disposizioni per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

O R D I N A

            Che su tutto il territorio comunale si applicano le disposizioni contenute nel Decreto 30 settembre 2014 che di seguito si trascrivono:

            Art.1 – Cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi    

[CONTINUA A LEGGERE…]

A) È consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

B) È vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all’aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai metri cento dai loro margini esterni;

C) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio – 15 settembre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

D) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le attività di cui alle lettere “a” e “b” devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

E) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere “a” e “b” tranne nel periodo di massimo rischio 15 luglio – 15 settembre, con appositi atti autorizzativi;

F) per le attività di cui alle lettere “a” e “b” la richiesta, da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell’ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti giorni prima dell’esecuzione dei lavori e dovrà contenere:

• la motivazione;

• indicazione precisa del luogo;

• la data in cui si prevedono le operazioni di abbruciamento;

• la superficie oggetto dell’abbruciamento riportata su cartografia 1:10.000;

• le modalità di esecuzione;

• le cautele che si intendono adottare;

• il numero degli operatori che in ogni caso non deve essere inferiore a tre;

• i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate;

• le generalità dei responsabili delle operazioni e i recapiti telefonici.

L’abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;

– avere inizio alle ore 6.00 e terminare non oltre le ore 9.00, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);

– l’area utilizzata per la bruciatura delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;

– il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;

F) a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele, il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco può essere acceso solo negli spazi all’uopo destinati;

G) Nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno – 15 ottobre, per la violazione di cui alle lettere “a” e “b” si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10 comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall’art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i. Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all’art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all’Autorità giudiziaria.

 

Art. 2 Provvedimenti per la prevenzione degli incendi

 Al fine di prevenire gli incendi boschivi, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro di bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate.

Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a mt 15.

La realizzazione e l’efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell’andamento climatico dell’anno in corso, dell’altimetria e dell’orografia del territorio, da parte del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente.

La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l’indicazione della zona oggetto dell’intervento. Per la violazione delle suddette norme si applica, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fuori dal suddetto periodo per la violazione delle suddette norme si applica la sanzione prevista dall’art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 tenuto conto dell’art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi come modificato dall’art. 3, comma 64, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Quando ne sia seguito danno si applica altresì la pena comminata dall’art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare le superiori disposizioni.

 

Ultimo aggiornamento

12 Maggio 2015, 12:17