CLASSIFICA QUINQUENNALE 2017-2021 STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Data:
12 Aprile 2016

01176Giusto art.4, comma 4, della L.R. n.27/96 “Norme per il Turismo”, si invitano i titolari delle licenze di esercizio per le attività ricettive di cui al l’articolo 3 della detta legge, o i loro rappresentanti, a voler produrre, entro il termine ultimo del 30 giugno 2016 per il tramite dello SUAP del Comune in cui ricade la struttura, apposita istanza corredata dalla documentazione contenente tutti gli elementi necessari, (D.A. del 15 dicembre 2014 – “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della Legge regionale 6 aprile 1996, n.27”), perché si possa procedere alla classificazione per il quinquennio 2017/2021. Alla detta istanza dovrà essere allegata una copia dell’ultimo provvedimento di classifica e, in caso di mantenimento dei requisiti, apposita autocertificazione con cui si attesta il detto mantenimento.

Nel comunicare che la modulistica necessaria, (istanza – denuncia attrezzatura – dichiarazione di mantenimento requisiti), sarà pubblicata, a far data 21.04.2016, sul sito istituzionale di questo Ente, alla voce: «IN EVIDENZA», e potrà essere scaricata alla pagina “Classifica quinquennale 2017-2021 Strutture Turistico Ricettive”; si invitano i Responsabili degli Sportelli Unici per le Attività Produttive a partecipare martedì 19 aprile ore 10.30 c/o la Sala Consiliare della Città Metropolitana ad uno specifico incontro operativo finalizzato ad una fattiva collaborazione tra Enti e per ricercare una utile e possibile uniformità di procedure per la classificazione delle strutture ricettive.

Nel sottolineare che, in mancanza della presentazione nei tempi dovuti della documentazione richiesta la struttura ricettiva non potrà essere inserita nel provvedimento di classifica per il quinquennio 2017/2021, e, quindi, nell’elenco delle aziende ricettive operanti sul territorio della Provincia di Messina che questa Città Metropolitana è tenuta a trasmettere, entro il 31 ottobre 2016, all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la relativa pubblicazione nello Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, si coglie l’occasione per rammentare che il punto 8 dell’art. 5, della citata L.R. 27/96, stabilisce, fra l’altro, che, entro il 1 marzo di ogni anno, il titolare della llcenza di esercizio ricettivo e tenuto a comunica le tariffe e l’apertura annuale o stagionale della propria struttura.

Allegato: prot. 10194/16

Ultimo aggiornamento

2 Maggio 2016, 08:13