Certificazioni e dichiarazioni
Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dicharazioni sostitutive di cui all’art.
Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dicharazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
Nuove regole per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile (2 gennaio 2012)
Il Sindaco di Castell’Umberto rende noto che a partire dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.Il rilascio dei certificati dell’anagrafe per uso privato (residenza, stato di famiglia, ecc.) è soggetto in ogni caso al pagamento dell’imposta di bollo di Euro 14,62 e dei diritti di segreteria.Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private quali banche, notai, poste italiane, assicurazioni, datori di lavoro, agenzie d’affari eccetera, sempre che le medesime istituzioni private intendano avvalersene e non pretendano la certificazione comunale.L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati non si paga nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autentica della firma.In allegato il testo dell’avviso.
n.b.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 N.642 i CERTIFICATI ANAGRAFICI sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata da € 14,62. Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.
ESENZIONE dall’IMPOSTA DI BOLLO. I certificati anagrafici possono essere rilasciati in ESENZIONE dall’IMPOSTA DI BOLLO (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli USI ESPRESSAMENTE PREVISTI dalla legge (tabella allegato B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali. L’ESENZIONE da BOLLO è specificata, MAI generica.
Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, in forma scritta, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede.
Si ricorda che l’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto NON costituisce violazione della privacy.
RESPONSABILITA’ PER OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO.
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta. L’ utilizzo della certificazione richiesta in esenzione da bollo per usi per i quali è viceversa prescritto l’assolvimento dell’imposta, comporta responsabilità patrimoniale e amministrativa consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalla legge. Si ricorda che ai sensi dell’art. 76 D.P.R 28.12.2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si ricorda che le autocertificazioni riguardanti le informazioni anagrafiche, ai sensi del DPR n. 445/2000, devono essere accettate da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. L’autocertificazione resa è in esenzione dall’imposta di bollo.
Di seguito sono riportati, con le norme di riferimento, gli usi esplicativi relativi all’esenzione o meno dell’imposta di bollo.
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Gli Enti Pubblici, possono richiedere agli Uffici del Comune di Castell’Umberto, la verifica su autocertificazioni tramite:
fax 0941.438657
e.mail posta certificata anagr.castellumberto@pec.it
Ultimo aggiornamento
14 Febbraio 2013, 17:11