ARRIVA IL CALDO TORRIDO DELL’ESTATE 2017 – PREVENZIONE INCENDI
Data:
5 Giugno 2017
Ricordiamo che è in vigore anche quest’anno, l’ordinanza sindacale n. 21 del 12.05.2015 sulla prevenzione degli incendi sul territorio comunale.
A titolo esemplificativo, il testo integrale è pubblicato sul sito www.comune.castellumberto.me.it, a titolo esemplificativo evidenziamo i punti salienti della stessa.
Ovviamente la norma non tiene conto del buon senso, del senso civico e della collaborazione dei cittadini, elementi fondamentali per una reale prevenzione sui rischi, non solo per il territorio, ma anche per i cittadini.
Che su tutto il territorio comunale si applicano le disposizioni contenute nel Decreto 30 settembre 2014 che di seguito si trascrivono:
Art. 1 – Cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi
A) È consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185 comma 1, lettera f) D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione di rifiuti.
B) È vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all’aperto nei boschi e nelle aree protette a una distanza non inferiore ai metri centro dai loro margini esterni;
C) Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio – 15 settembre la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
D) Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le attività di cui alle lettere “a” e “b” devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
[…]
F) […] L’abbruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
Avere inizio alle ore 06.00 e terminare non oltre le ore 09.00, con sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni metrologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
L’area utilizzata per la bruciature delle ristoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
Il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale fisicamente idoneo e fornito di attrezzature.
G) Nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno-15 ottobre, per la violazione di cui alle lettere “a” e “b” si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell’art. 10 comma 6, delle legge 21 novembre 2000, n. 353. Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall’art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n 3267. Fuori dal suddetto periodo, per le violazioni delle sopra citate norme si applica la sanzioni amministrativa prevista dall’art. 3 della L. n. 950/67 e s.m.i.
Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all’art. 423 e seguiti del codice penale, verrà inoltrata immediata segnalazione all’Autorità giudiziaria.
Ultimo aggiornamento
5 Giugno 2017, 10:57