La Iuc (Imposta Unica Comunale) è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014). Secondo l’art. 1 comma 639:"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PROPRIA COMUNALE (IMU) E TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)
Il 16 GIUGNO 2016 scade il termine per il versamento della PRIMA RATA dell’IMU e della TASI 2016. Si ricorda che da quest’anno il pagamento per chi vuole puo’ essere calcolato per l’intera imposta (acconto e saldo) risultante dall’applicazione delle aliquote dell’anno precedente,
• 7,60 - imu 2° casa
• 1,50 - tasi 2° casa
ABITAZIONI PRINCIPALI
-Nell’anno 2016 sono escluse dalla TASI le unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonche’ dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali a/1, a/8 e a/9.
-in caso di immobile in locazione non e’ piu’ dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini, se l’unita’ immobiliare e’ da loro destinata ad abitazione principale.
COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO
- Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono piu’ essere assimilati all’abitazione principale. queste unita’ immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, che pero’ non prevede piu’ l’assimilazione ma una riduzione al 50% della base imponibile. Si ricorda che il comodato d’uso dev’essere regolarmente registrato all’agenzia delle entrate.
MODALITà DI VERSAMENTO:
il versamento dell’imposta deve essere effettuato mediante modello f24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del d.lgs 9 luglio 1997 n. 241 con le modalita’ stabilite con provvedimento dal direttore dell’agenzia delle entrate.